1.Ai fini della salvaguardia dell'ambiente
vigono le seguenti disposizioni:
1
L’articolo 3, comma 5; l’articolo 5 e l’articolo 14 entrano in vigore a
decorrere dall’1/1/2003.
- Russula virescens e altre russule
commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);
- Clitocybe geotropa
(Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle
quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre). Il
regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche
ed aggiunte al presente comma.
2. La raccolta dei funghi non
commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e
scientifici.
3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non
coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle
aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la
raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
4. La
raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici)
anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita
tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I
minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché
accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il
quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare
dell'autorizzazione».
Art. 4
1. Nella raccolta
dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro
strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale
della vegetazione.
2. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi
sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati
rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta
conservazione del corpo fruttifero.
3. E' vietato l'uso di buste e
contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non
rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le
caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie
del fungo (carpoforo).
4. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
5. È vietata la raccolta delle
specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui
all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze
di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il
Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta
regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una
o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione *
* come
aggiunto dall’art. 5 L.R. 9/09
Art. 5
1. La
raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg
di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante:
«Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con
un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino
tale limite.
2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai
possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai
residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo
5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite
quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg
giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi
titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e
per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in
cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai
titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è
consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di
quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso
della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5-ter della
presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7.
Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta
Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può
stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche
differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi
rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o
divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con
opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.
Art. 5 bis
1. La raccolta dei
funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti
organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle
aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per
particolari motivi selvicolturali;
c) in aree di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su
proposta del Comitato di cui all'articolo 10.
2. Nei territori ricadenti
nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone
individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata
dai relativi enti gestori.
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree
urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto
rischio di contaminazione ambientale.
4. La Giunta regionale dispone
limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono
manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano la reciprocità dei rapporti fra
micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le
popolazioni di piante e funghi.
5. La raccolta dello strame o del
terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione
rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta
sullo stesso terreno prima di un quinquennio.
Art. 5 ter
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei,
ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, è
subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o
dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
a)
tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle
Province, dei Comuni e delle Comunità montane, ai soggetti residenti in
Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di
apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per
l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento
attuativo di cui all'articolo 36. la validità della tessera amatoriale è
di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito
dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura
dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito
dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg.
giornalieri*. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite
quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della
tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se
rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17
(diciassette) anni.
b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione,
anche per il tramite delle Province, con validità di anno solare, la
tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio
regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale
limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5,
comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00
(26/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal
Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in
Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il
tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso
e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza
dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in
materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le
Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al
successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico
dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo
articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, il cui superamento condizione necessaria per il rilascio o il
rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per
l'organizzazione dei corsi didattici di cui al predente comma saranno
definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36;
c) tessera
per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a
seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la
raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e
ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni
aventi carattere scientifico. I divieti di cui al comma 1 e 2
dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di
tessera scientifica;
d) permesso micologico turistico: è riservato ai
soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella
Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma
dovuta su c/c postale intestato alla Regione.
Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero
territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri.
Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In
rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad
euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo
di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio
previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere
eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la
mancata validità. del permesso stesso e la conseguente sanzione. I
minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché
accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I
funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo
giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.
2.
La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del
personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido
documento d'identità.
3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo,
sono ripartiti secondo i seguenti parametri:
a) il 25% (venticinque)
dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la
predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione
delle attività di ricerca;
b) il 25% (venticinque) dell'intero montante
alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire
tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
c) il
rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai
Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici
ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il
numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di
competenza».
* come sostituito dall’art. 31 comma 1 L.R. 47/2011
Art. 6
1. E' istituito l'Albo delle
associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.
2. La
tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura
secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato
dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato
regionale di cui all'articolo 10.
3. Sono iscritte, su istanza al
Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza
fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate
referenze scientifiche;
b) ordinamento stabile e democratico nel
territorio della Regione Calabria;
c) impegno a tutela degli ecosistemi
naturalistici.
d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);
e)
avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di
iscrizione;
f) adesione ad organismi micologici nazionali
4. All'Albo
regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la
Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di
cui al precedente comma.
5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale
ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni
dì sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.
6. Le
associazioni cooperano con le Province anche nella formazione
professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.
Art. 7
1. I funghi epigei spontanei freschi
posti in commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie e con
l'indicazione della provenienza;
b) contenuti in cassette od in altri
imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
c) disposti in
singolo strato e non pressati;
d) integri al fine di conservare tutte le
caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione
della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non
invasi da muffe e parassiti;
2. È ammessa esclusivamente la vendita dei
funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui
all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati" o appartenenti alle specie indicate nell'allegato
C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento
attuativo, di cui all'articolo 36.
3. La vendita di funghi freschi
spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest’ultima viene
rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti
idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da
parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati
Micologici di cui al successivo articolo 12
4. I funghi spontanei
freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al
controllo da parte dell'ispettorato micologico, di cui al successivo
art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato
di commestibilità, dal quale risulti: a) la generalità e la residenza
del venditore; b) la specie e la quantità posta in vendita; c) la data
di scadenza del prodotto correttamente conservato.
5. È consentita la
commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti
da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente
Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico
competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite
poste in commercio.
6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati
possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su
aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione,
comunque, della forma itinerante.
7. Per l'esercizio dell'attività di
vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse
specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle
norme vigenti
Art. 8
1. Per la preparazione di alimenti
con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti
lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi
devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni
o appartenenti alle specie commercializzabili allo. stato fresco
indicate nell'allegato C) della presente legge.
2. I titolari degli
esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non
preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di
idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo
7, comma 3 o, in mancanza, devono approvigionarsi esclusivamente da
ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero
utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al
DM 686/1996
Art. 9
abrogato dall’art. 11 l.r. 9/09
Art. 10
1. E' istituito il Comitato tecnico per la difesa dei
patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.
2. Il Comitato ha
autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della
presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23
agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.
3. Il Comitato
tecnico è composto da:
|
a)un Dirigente regionale delegato
dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;
b)un Dirigente regionale
delegato dall'Assessorato regionale alle Foreste;
c)un Dirigente
regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;
d) un
Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
e)
un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte
all'Albo regionale; *
f) un rappresentante dell'Orto botanico
dell'Università;
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo
delegato;
i) il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e
forestali;
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato
all'Agricoltura. |
4. Il
Comitato è nominato con decreto dei Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.
5. Ai componenti il
Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza
fissato in lire 100.000 (euro 51,64 ) per ogni seduta. *
lettera
abrogata dall’art. 31 comma 2 della LR 47/2011
Art. 11
1. La Regione promuove iniziative
finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e
scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.
2. La Regione
promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia
micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la
conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei
funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina
anche in
riferimento all'articolo 10 della legge 352/93.
Art. 12
1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico
Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo
micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale
dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da
personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi
del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui
almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e
chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche;
scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari, scienze
farmaceutiche. 2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da
estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute
pubblica, sono i seguenti: a) interventi di educazione e
sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione
delle intossicazioni; b) organizzazione dei corsi per la preparazione
finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla
identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le
modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti
dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del
Comitato Tecnico di cui all'articolo 10; c) svolgimento degli esami per
il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle
specie fungine; d) rilascio della certificazione di commestibilità di
cui all'articolo 7, comma 4; e) consulenza gratuita sulla commestibilità
dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo
diretto; f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della
raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle
lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi; g)
consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e
private e per i medici di Medicina Generale; h) servizio di supervisione
organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per
il conseguimento della tessera professionale. 3. Al rilascio
dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di
cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice
nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da: -
due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dall'Azienda
Sanitaria, di cui uno con funzioni di Presidente che abbia competenze in
materia di mico-tossicologia; - un Tecnico della Prevenzione in servizio
presso il SIAN dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo
Responsabile; - un dipendente dall'Azienda Sanitaria con qualifica
amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni
di segretario. 4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può
sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e,
comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati
dall'Azienda Sanitaria». 2. Il comma 1, dell’articolo 13 (Vigilanza) è
sostituito dal seguente:
Art. 13
«1. La vigilanza
sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo
forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende
Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della
qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità
dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie
nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche
iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie
venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle
Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi
forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale
2. Le
Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati
dall'articolo 138 dei Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza,
approvato con Regio Decreto 19/06 1931 n. 773, e prestare giuramento
davanti al Prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la
vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.
«Art. 14
1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un
minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00
(cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la
facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro
immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in
corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di
autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata
allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.
2. Fatte salve le
sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le
violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei
funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed
all'articolo 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge
352 del 23 agosto 1993.
3. Per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge, si osservano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale«.
4. Le funzioni inerenti l'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, recante: «Attuazione della delega di cui
all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ai sindaci dei
comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
5. I pagamenti
delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su
apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.
6. Ai
sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese
riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative sono a carico del trasgressore.
7. Il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura
degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il
pagamento stesso, dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio,
comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.
8. Analogamente deve
essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al
comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa
all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta
giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'articolo 18 della legge
n. 689 del 1981.
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi
dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed
assistenza oppure distrutto mediante infossamento.
10. Gli introiti
derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata
in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa
correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituito
capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione
della presente Legge.
11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti
norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella
presente legge costituiscono reato
Art. 15
abrogato dall’art. 15 l.r.
9/09
Art. 16
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto
1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.
TITOLO II
«Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e
conservati»
1. La Regione Calabria, in adempimento a
quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante:
«Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo» e successive
modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed
il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del
patrimonio tartufigeno.
Art. 18
1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere
alle specie indicate nell'articolo 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e
successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi
altra specie.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle
specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 alla
legge 16/12/1985, n. 752.
3. L'esame per l'accertamento della specie può
essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n.
752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito
a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato Tecnico di cui
all'articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze
agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di
certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta Regionale può
stipulare apposita convenzione.
4. La Giunta Regionale, su proposta del
Comitato tecnico di cui all'articolo 10, avvalendosi della
collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo
regionale di cui all'articolo 6, nonché dei soggetti indicati al
precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle
aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare
le specie di tartufi presenti nella Regione.
Art. 19
1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del
presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo
che non siano state adempiute le procedure di cui all' articolo 22.
2.
Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi
compresi fra i terreni coltivati.
3. Il diritto di raccolta riservata di
tartufi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge 752/85, nelle
tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della
loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie
di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente
autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
4. Le
tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno
metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da
essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni
cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a
stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue:
«Raccolta di tartufi riservata».
5. Le tabelle non sono soggette a tassa
di registro.
6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e
raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio
venatorio.
Art. 20
1. Per tartufaie controllate
si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche
colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree
ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o
distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
2.
Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di
salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia
naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo
complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche
ecologiche della tartufaia:
a) opere di regimazione delle acque
superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
b)
trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di
conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie
simbionti con i tartufi;
c) eliminazione della vegetazione infestante;
d) sarchiature superficiali dell'area coltivata. Dette sarchiature non
devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
e) sfoltimento dei
polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente
fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
f) irrigazioni e
pacciamature;
g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche
agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.
3. È considerata
operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza
danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea,
preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od
in prossimità della stessa, in terreno vocato.
Art. 21
1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da
impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in
numero non inferiore a 100 piante/ha.
2. Detti impianti dovranno essere
realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la
distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
Art. 22
1. Il diritto di raccolta riservata verrà
riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate,
secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:
A. Il richiedente
inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai
fini del riconoscimento della raccolta riservata. Alla domanda dovrà
allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
a)
mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata
dalla tartufaia;
b) documentazione idonea a comprovare il titolo della
proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;
c) relazione tecnica comprendente:
- superficie ed indicazione delle
particelle catastali interessate dall'intervento;
- descrizione delle
caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);
- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle
singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli
stessi;
- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti; -
indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;
- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni
successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.
B. La
Comunità montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla
verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la
normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla
presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai
richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità
autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.
C. Il
riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al
termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro
presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione di
ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per
gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;
b)
attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizate con le specie
indicate.
D. La Comunità montana verifica la validità della
documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di
riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della
stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo
territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del
presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far
data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda
dell'interessato.
2. La Comunità montana per la verifica del progetto e
dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento
agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa
s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare
il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta)
giorni.
3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo
articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai
quali sono state rilasciate.
4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al
comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul
territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'articolo 34 della
presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i
lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi
stabilito.
5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma,
autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese
dell'obbligato.
6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è
riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a
delimitare l'area con la prevista tabellatura.
7. I richiedenti
residenti in Comuni non ricadenti nel territorio di Comunità montane,
per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli
successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più
vicina.
Art. 23
1. Ai fini di salvaguardia, di
incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente
idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o
coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi
volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la
commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
2. Al
fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene
presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei
perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di
miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area
effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi
consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia
dell'intera area.
3. La Comunità montana approva il progetto presentato
dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'art.
22.
Art. 24
1. Per praticare
la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14
(quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della
sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla
Comunità montana competente per territorio.
2. La commissione di cui al
comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica
per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.
3. La
Commissione è composta da: - un rappresentante della Comunità montana
che la presiede; - un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; -
un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato
all'Agricoltura e Foreste; - un rappresentante delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
provinciale; - un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte
all'Albo regionale di cui all'articolo 6; - un rappresentante delle
associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.
4. Un
dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della
Commissione.
5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di
presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00
(cinquanta/00).
6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui
sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che
sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.
7.
L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie
specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle
tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli
ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in
materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e
selvicoltura.
8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di
tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 25
1. L'aspirante
raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità
montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla
raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché
una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono
praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.
2. Il
tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento
dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del
tartufo di cui al successivo articolo 32.
3. Il tesserino consente la
raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale.
Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di
apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di
cui all'articolo precedente.
4. Presso la Comunità montana competente
per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini
rilasciati.
5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono
soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente
articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro
proprietà o comunque da essi condotti.
Art. 26
1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da
non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque
esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò
addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo
(vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e
larghezza in punta non superiore a cm. 8). deve essere limitato al punto
ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione
devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
- a) la raccolta dei tartufi mediante
lavorazione andante del terreno;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi e
comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo
articolo 27;
- c) la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne,
così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.
Art. 27
1. La raccolta è consentita, per tutto il
territorio regionale, secondo il seguente calendario:
- a) Tuber magnatum:
dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre
al 15 marzo;
- c) Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15
marzo;
- d) Tuber aestivum: dal 1 giugno al 30 novembre;
- e) Tuber
uncinatum: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- f) Tuber brumale: dal 1 gennaio
al 15 marzo;
- g) Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber
macrosporum: dal 1 settembre al 31 dicembre;
- i) Tuber mesentericum: dal
1 settembre al 31 gennaio.
La Giunta regionale può emanare
eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta
del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei
soggetti di cui al 3 comma dell'articolo 18.
2. La ricerca e la raccolta sono consentite
soltanto nelle ore diurne.
3. Al fine di evitare danni alla struttura
fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo,
la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per
territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per
periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei
tartufi.
4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie
specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta
ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
5.
Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta
regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3
dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte
al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro
formale richiesta documentata.
Art. 28
1. I
tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono
essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi
estranei ed impurità.
2. I tartufi interi devono essere venduti separati
dai tartufi spezzati.
3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono
essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti
per specie e varietà.
4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo
di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle
di dimensioni inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in
tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su
apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se
previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione
ufficiale riportata nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752,
nonché la zona geografica di raccolta.
Art. 29
1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva
vendita, può essere effettuata: a) dalle ditte iscritte alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle
industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie
indicate nell'allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752; b) dai consorzi
di cui al precedente articolo 23; c) da cooperative di conservazione e
commercializzazione del tartufo.
2. I tartufi conservati, così come
classificati nell'allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752, sono posti
in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta
portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di
confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha
sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del
tartufo secondo la denominazione indicata nell'allegato 1 alla legge
16/12/1985, n. 752, la località di provenienza, la classifica ed il peso
netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di
«pelati», quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.
3. È fatta
salva la vigente normativa di carattere generale concernente la
disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze
alimentari.
Art. 30
1. I tartufi conservati
sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando
facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza
deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a
sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in
rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l'uso di
sostanze coloranti.
Art. 31
1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in
recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o
di specie diverse da quelle indicate nell’etichetta o nella
corrispondente classifica riportata nell'allegato 2 alla legge 16
dicembre 1985, n. 752. 2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- a) liquido di governo o di
copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale,
moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivuni,
uncinatum e mesentericum;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso
tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre
materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica
indicata nell'etichetta.
3. Il peso netto indicato nella confezione deve
corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza
massima del 5%.
Art. 32
1. Il
raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è
tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla
ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.
2.
L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del
tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato
direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, può modificare detto importo.
3. I proventi derivanti dal
pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente
articolo sono così ripartiti:
- a) Il 60% alle Comunità montane in
rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli
elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;
- b) Il restante 40% secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 5-ter, comma 3.
Art. 33
1.
Per la vigilanza sull'applicazione del presente titolo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 13.
2. Nelle aree protette nazionali
e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di
gestione.
Art. 34
1. Per la violazione delle disposizioni del
presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) per la violazione
delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19, comma 6, 26 e 27,
si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro
1.000,00 (mille/00);
- b) per la violazione alle disposizioni di cui
all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00
(cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);
- c) per la violazione
alle disposizioni di cui agli. articoli 20, comma 1, 21, comma 2, e 22,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00
(cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
2. Qualora il
raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti
autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione
amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con
l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla
vigilanza.
3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni
inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del
tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino
stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione
provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti
che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.
4. Per
l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le
disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6. 5. Le funzioni inerenti
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14,
sono delegate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui
territorio sono commesse le violazioni.
Art. 35
(Norma Finale)
1. Per
quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive
modificazioni ed integrazioni».
Titolo III
(Disposizioni finali)
«Art. 36
(Regolamento attuativo)
1. Per una più incisiva applicazione della
presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le
necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del
Comitato tecnico di cui all’articolo 10 della presente legge, potrà
emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento.
Art. 37
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si
provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2009».
SPECIE
PROTETTE Al SENSI DELL'ART. 2
- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp.;
- Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus
Leucodermis;
- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
-
Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le
specie; Thalictrum calabricum;
- Famiglia Grassulacee: Sempervivum
tectorum;
- Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie
crassulente;
- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
- Famiglia Primulacee:
Primula palinuri ; Soldanella, tutte le specie;
- Famiglia Gentianacee:
Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;
- Famiglia Campanulacee:
Campanula, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta;
Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;
Fritillaria, tutte le specie;
- Famiglia Amarillidacee: Pancratium
maritinum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus,
tutte le specie;
- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.
BIOTOPI PROTETTI Al SENSI DELL'ART. 2
1) Valle del fiume
Argentino;
2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e
la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non
attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
3) Valle fiume Rosa
(comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
4) Laghi e torbiere della
catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei
due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della
Criumenta);
5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
6) Stazioni
di.Woodwardia;
7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana
come da elenco seguente:
- 1) Bosco Gariglione;
- 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
- 3) Foresta del Timpone della Carcara;
- 4) Bosco al
Corvo;
- 5) Bosco di Arnocampo;
- 6) Pineta di Cupone;
- 7) Bosco di Santa Maria;
- 8) Monte Pollino;
- 9) Bosco Fallistro;
- 10) Alto Aspromonte;
- 11)
Isola di Cirella;
- 12) Isola di Dino;
- 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
- 14) Foce del Neto.
ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI
PER LA CALABRIA
L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di
cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco
nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate
nell’Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente (le
specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):
- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola
frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus
marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
-
Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus
sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus
ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha
-
Russula delica
- Russula chloroides
- Russula vesca
- Ramaria botrytìs
-
Suillus bellini
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma populinum
- Tricholoma
stans
SPECIE PROTETTE Al SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5.
-
Amanita caesarea forma alba
- Amanita cocolla
- Boletus dupainii
-
Boletus edulis var. citrinus
- Boletus satanas
- Lactarius mairei
- Phaeolepiota aurea
- Pulveroboletus hemichrysus»